Condizioni generali di vendita
1. Disposizioni fondamentali
1.1. I rapporti contrattuali fra il venditore (MARIO PINTO S.P.A.) e l’acquirente sono disciplinati esclusivamente dalle presenti Condizioni generali di contratto ed eventuali accordi tra le parti modificativi od integrativi saranno validi solo se redatti in forma scritta. L’acquirente riconosce la prevalenza delle presenti Condizioni, anche se non espressamente richiamate nel singolo contratto e rinuncia sin da ora all’applicazione di altre condizioni generali.
1.2. I prodotti vengono ampliamente documentati nei cataloghi MARIO PINTO S.P.A.; le caratteristiche tecniche dimensionali sono fornite a titolo indicativo e possono subire variazioni anche importanti a seconda dell’evoluzione dei prodotti e della tecnologia. Per ogni applicazione particolare consigliamo di chiedere conferma al nostro ufficio tecnico.
2. Ordini
2.1. Contratti di fornitura (ordine e accettazione) e programmi di fornitura (ove esistenti) nonché le relative modifiche ed integrazioni sono validi solo se in forma scritta.
2.2. Il venditore si riserva il diritto di non accettare gli ordini anche in caso di precedente offerta. Inoltre, il cliente si impegna a non effettuare ordini, che il venditore non accetterà, che fossero utilizzati per la vendita, l’esportazione o riesportazione, diretta o indiretta, nella Federazione Russa o per la Federazione Russa di qualsiasi bene fornito nell’ambito del presente accordo o in relazione ad esso che rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni.
Il venditore è tenuto alla fornitura all’acquirente solo nella misura in cui la fornitura e/o l’utilizzo dell’oggetto del contratto non violi le leggi sul controllo delle esportazioni dell’Unione Europea e degli Stati Uniti. In caso di violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni, il venditore risolverà con effetto immediato tutti gli ordini in corso senza che da questa risoluzione possa conseguirne responsabilità alcuna e/o richiesta di risarcimento del danno e/o penali. L’acquirente s’impegna irrevocabilmente a osservare le disposizioni del Reg (UE) 2021/821 del 20 maggio 2021 (Regolamento Ue sui prodotti a duplice uso) in quanto norma ad applicazione necessaria. L’acquirente è consapevole che il venditore dovrà interrompere immediatamente qualsiasi trattativa anche precontrattuale se oggetto della stessa dovessero rientrare prodotti a duplice uso di cui al Regolamento sopra indicato. In detto caso il venditore non potrà essere considerato in violazione delle regole di correttezza e buona fede nelle trattative anche precontrattuali.
Laddove intendesse accettare l’ordine, il venditore lo farà solo con l’invio della propria conferma d’ordine contenente tutte le condizioni di fornitura ed entro tre settimane dalla ricezione. In caso contrario l’ordine si riterrà non accettato.
2.3. Nella misura in cui l’oggetto della fornitura è destinato anche ad essere utilizzato in altri stabilimenti ovvero da altri soggetti è fatto obbligo all’acquirente di comunicare prontamente, con comunicazione scritta, al venditore le modifiche in ordine all’acquirente ed in ordine alla destinazione. In questo caso l’acquirente comunicherà al destinatario del bene le presenti condizioni di contratto che rappresenteranno le norme che regoleranno i già menzionati rapporti. Nel caso in cui i pagamenti dovranno essere effettuati dai terzi destinatari l’acquirente rimarrà obbligato in solido nei confronti del venditore per i mancati pagamenti.
2.4. L’acquirente ha il diritto, nella misura in cui questo risulta ragionevolmente accettabile per il venditore, di chiedere modifiche nel progetto e nell’esecuzione dell’oggetto della fornitura. Le relative conseguenze, con particolare riguardo all’aumento o alla diminuzione dei costi nonché alle date di consegna, dovranno essere concordate adeguatamente tra
le parti per iscritto.
3. Pagamenti
3.1. I pagamenti avvengono secondo le condizioni concordate negli ordini e nella conferma d’ordine. Il venditore si riserva la facoltà di variare i prezzi qualora sopravvengano variazioni significative nei costi di produzione o dei materiali. I prezzi, qualora non diversamente specificato, sono intesi per materiale reso franco nostro stabilimento o franco corriere Torino. Tutte le fatture devono soddisfare le prescrizioni di legge e fiscali.
3.2. I costi di imballo per i cilindri e per gli autocentranti fino a diametro 400mm sono normalmente inclusi nei prezzi di listino; per gli autocentranti di diametro superiore a 400mm i costi di imballo, normalmente in casse di legno, non sono compresi nel prezzo e vengono quotati a parte.
3.3. Il pagamento deve obbligatoriamente essere effettuato nei termini e modi concordati e riportati in fattura. In caso di ritardi di pagamento sarà emessa nota di debito per interessi di mora ai sensi del D.lgs.231/02. In presenza di ritardi di pagamento, il venditore ai sensi dell’art. 1460 c.c. potrà sospendere immediatamente ogni successiva spedizione fino alla definizione dei sospesi e si riserva la facoltà di richiedere per ogni successiva fornitura il pagamento anticipato. Il venditore, ai sensi dell’art. 1461 c.c., può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali del venditore sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del pagamento, salvo che sia prestata idonea garanzia.
3.4. L’acquirente accetta sin da ora la possibilità che il venditore ceda a terzi i suoi crediti nei confronti dell’acquirente o di farli incassare da parte di terzi. Nel caso di pagamento posticipato rispetto alla consegna i beni vengono ceduti con riserva di proprietà ed ai sensi dell’art.11, comma 3, del d. lg. n. 231/02 è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
4. Notifica di vizi/Resi
4.1. L’acquirente, dopo la verifica di cui al punto 10.1. ha l’obbligo di notificare eventuali vizi al venditore entro 15 giorni dalla scoperta. Ove i vizi vengano accertati successivamente la notifica non potrà avvenire dopo la decorrenza del termine fissato nell’art. 11 n. 3. Se l’acquirente adempie alla prescrizione di cui sopra, il venditore rinuncia al suo diritto di eccepire la tardività della denuncia dei vizi.
4.2. In caso di reso della merce per errata ordinazione o per qualsiasi altra motivazione verrà applicata una penale “Restocking charge” del 15% del valore della merce per un minimo di 60 euro. Qualora per il ripristino dei prodotti nella condizione di “nuovo a magazzino” sia necessario procedere ad operazioni di rettifica, montaggio, reimballaggio e/o aggiunta di dotazioni mancanti, tutti questi costi verranno dedotti, in aggiunta alla penale del 15% dalla nota di credito.
5. Segretezza
5.1. Le parti contraenti si obbligano a trattare come segreto commerciale tutti i dettagli commerciali e tecnici non generalmente noti dei quali siano venute a conoscenza nel corso della loro relazione contrattuale.
5.2. È vietato mettere a disposizione, ovvero rendere comunque accessibili a terzi non autorizzati, disegni, modelli, forme, campioni ed oggetti simili. La riproduzione di tali oggetti è consentita soltanto nell’ambito delle necessità aziendali e dei requisiti posti dalle leggi sui diritti d’autore.
6. Date e scadenze di consegna /clausole di spedizione
6.1. La data di consegna viene specificata nella conferma d’ordine per ogni singolo prodotto. Le date e scadenze concordate sono comunque indicative, a meno di accordi diversi raggiunti fra le parti, e può subire variazioni anche importanti a seguito di problemi di produzione o di mancanza di indicazioni e/o di conferme tecniche da parte dell’acquirente.
6.2. La conformità a tali date o scadenze di consegna dovrà essere valutata con riguardo alla spedizione della merce dai magazzini del venditore.
6.3. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente (EXW). In mancanza di istruzioni da parte del venditore circa il mezzo di trasporto ed il corriere, le spedizioni verranno effettuate con il mezzo ed il corriere ritenute più idonei da parte del venditore.
7. Ritardo nella consegna
7.1. I ritardi di consegne non potranno mai provocare l’annullamento dell’ordine o la richiesta di danni di qualsivoglia natura se non chiaramente accettati preventivamente nei contratti di fornitura.
7.2. Il venditore, ove la consegna sia stata pattuita con il termine della perentorietà, risarcirà l’acquirente per i danni causati dal ritardo nella consegna, con esclusione del mancato guadagno e dei danni derivanti dall’interruzione della produzione. Il risarcimento dei danni causati dal ritardo della consegna non potrà essere comunque superiore ad 1% del prezzo globale della fornitura.
7.3. In caso di colpa lieve il risarcimento del danno è limitato soltanto agli ulteriori costi di spedizione, i costi di riposizionamento del componente.
8. Forza maggiore
8.1. Qualora un evento di forza maggiore dovesse impedire o ritardare la totale o parziale esecuzione delle obbligazioni contenute nei contratti disciplinati da queste Condizioni di vendita, la parte che rivendica la forza maggiore è obbligata a darne informazione in tal senso all’altra parte per iscritto, con mezzo che garantisce la certezza dell’informazione, entro giorni 7 da tale evento sia al principio che alla fine della rispettiva forza maggiore. La parziale mancanza di adempimento dovuta ad una qualunque di tali forze maggiori non risolverà i contratti.
8.2. Per forza maggiore si fa riferimento ad ogni evento, al di là del controllo delle parti, non previsto o, se previsto, non impedibile, scaturente dopo la data di entrata in vigore del presente atto, che impedisca o ritardi la totale o parziale esecuzione delle obbligazioni qui dichiarate, come disastri naturali, pandemie, guerre, incidenti, scioperi o altre interruzioni del lavoro.
8.3. Nell’evento che la causa di forza maggiore continui o sia probabile che continui per un periodo di più di un anno, questo accordo sarà risolto o modificato per adeguarsi alle mutate circostanze, come sarà concordato dalle parti.
8.4. In caso di forza maggiore, i termini di consegna per il periodo di ritardo causato dalla forza maggiore saranno automaticamente prorogati.
9. Qualità e documentazione
9.1. Per l’esecuzione delle forniture il venditore dovrà ricevere le informazioni dettagliate in relazione al quantitativo ed alla tipologia di prodotti. Le eventuali modifiche all’oggetto della fornitura, che dovranno essere comunicate al venditore in un tempo ragionevole dall’avvenuta accettazione dell’offerta, richiedono la previa accettazione scritta da parte del venditore.
Non esiste in capo al venditore alcun obbligo di effettuare le verifiche di collaudo del prodotto prima della spedizione all’acquirente, a meno che queste non vengano concordate in maniera specifica ed approvate da entrambe le parti.
9.2. Nel caso in cui il venditore e l’acquirente abbiano concordato in modo vincolante, il tipo e l’entità delle verifiche qualitative, così come i relativi strumenti e metodi di verifica, l’acquirente si dichiara disponibile, su richiesta del venditore e nell’ambito delle sue conoscenze, delle sue esperienze e delle sue possibilità, a discutere le verifiche con quest’ultimo al fine di individuare lo stato dell’arte necessario nel caso di specie con riferimento alla tecnica di verifica. Inoltre, l’acquirente informerà il venditore circa le norme di sicurezza applicabili.
10. Obbligo di verifica
10.1 L’acquirente è consapevole che al momento del ricevimento della merce dovrà verificare l’imballo sollevare le eventuali riserve sui documenti di trasporto. In caso contrario non potrà fare valere i vizi apparenti.
10.2 L’acquirente effettuerà sui prodotti oggetto della fornitura una verifica a campione entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
11. Garanzia/Responsabilità per vizi del prodotto
11.1. La garanzia sui prodotti è di 12 mesi dalla spedizione per l’utilizzo su 1 turno di lavoro di 8 ore. La garanzia viene applicata in caso di riconosciuti difetti di materiali, lavorazione e montaggio con esclusione delle parti soggette ad usura. La garanzia non viene applicata in caso di urti e incidenti, di errato utilizzo e del non rispetto delle prescrizioni riportate sui manuali di uso e manutenzione; in particolare per gli autocentranti, morse, motorizzati, pinze per robot ed ogni prodotto standard è importante notare che la garanzia decade in caso di utilizzo di morsetti di bloccaggio non di costruzione MARIO PINTO S.P.A.. Per la determinazione dell’applicabilità della garanzia il prodotto deve essere restituito al venditore in porto franco. Le condizioni di garanzia sono riferite unicamente all’eventuale ripristino di funzionalità dei prodotti e non contempliamo in nessun caso:
– sostituzione dell’autocentrante o del cilindro, morsa, pinza
– addebiti per interventi tecnici presso i clienti
– addebiti per fermi macchina o mancata produzione
– addebiti per danneggiamenti a cose o persone
– addebiti per non conformità dei pezzi prodotti
11.2. In caso di fornitura di materiali difettosi, rilevati con apposita verifica di cui al precedente punto 10.1 l’acquirente ha, qualora i requisiti posti dalla legge nonché di seguito dalle presenti condizioni generali siano soddisfatti e qualora le parti non abbiano concordato diversamente, i seguenti diritti:
a) Prima dell’inizio della produzione (lavorazione o montaggio) l’acquirente concede al venditore, entro 21 giorni, la possibilità di selezionare i prodotti difettosi e di rimediare al danno o di sostituire un prodotto non difettoso, salvo che questo non sia ragionevolmente esigibile da parte dell’acquirente. Se il venditore non è in grado di esperire tale rimedio o se non vi provvede immediatamente, l’acquirente ha il diritto di risolvere il contratto con riguardo alle forniture difettose senza un ulteriore termine di preavviso nonché di rinviare i materiali al venditore a rischio di quest’ultimo. In casi urgenti l’acquirente ha il diritto, d’accordo con il venditore, di effettuare esso stesso o tramite un terzo la riparazione del vizio. Sin da ora si conviene che nel caso di riparazione del vizio da parte di un terzo l’acquirente ed il venditore si accorderanno preventivamente circa la scelta del terzo. Resta comunque inteso che i costi sono a carico del venditore. Se il medesimo materiale viene fornito ripetutamente difettoso, l’acquirente ha il diritto di risolvere il contratto anche per quanto riguarda le forniture non ancora eseguite, qualora, dopo diffida scritta, venga fornito nuovamente materiale difettoso.
b) Se il difetto viene rilevato soltanto dopo l’inizio della produzione, nonostante l’adempimento da parte dell’acquirente degli obblighi di cui al Paragrafo. 4 (notifica di vizi), l’acquirente ha i seguenti diritti:
– chiedere nuovamente al venditore, a sua scelta, l’adempimento, cioè la rimozione del vizio o la fornitura di materiale non difettoso e
– chiedere il risarcimento degli oneri necessari in relazione all’espletamento dei predetti rimedi successivi per il trasporto (senza costi di rimozione) nonché per l’istallazione e lo smontaggio (costi di manodopera; costi dei materiali solo se concordato), oppure
– ridurre il prezzo d’acquisto.
Il venditore ha il diritto di rifiutare il rimedio scelto dall’acquirente, qualora
1. la spesa necessaria per l’espletamento di detto rimedio risulti essere gravemente sproporzionata se paragonata con l’interesse dell’acquirente ad ottenere la prestazione;
2. ovvero qualora il venditore sia obbligato ad eseguire tale rimedio personalmente e questo non sia ragionevolmente esigibile dal venditore alla luce di un bilanciamento tra gli ostacoli all’esecuzione della sua prestazione e l’interesse dell’acquirente ad ottenere la prestazione oppure,
3. se tale adempimento successivo può essere eseguito soltanto a costi sproporzionati. In questo contesto devono essere tenuti in considerazione in particolare il valore del materiale non difettoso, la gravità del difetto e l’eventuale possibilità per il compratore di scegliere l’altra modalità di adempimento successivo senza gravi svantaggi per l’acquirente.
Se, in base a quanto sopra previsto, il venditore ha rifiutato legittimamente la tipologia di rimedio scelta dall’acquirente, l’acquirente può chiedere soltanto la restante modalità; rimane salvo il diritto del venditore di rifiutare anche quest’altra modalità alle medesime condizioni.
c) In presenza di un inadempimento contrattuale colposo del venditore derivante dalla consegna di beni difettosi (ad es. inadempimento di un’obbligazione di informazione, consulenza o indagine) l’acquirente ha diritto di richiedere, conformemente al Paragrafo 12, il risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento. Oltre che gli eventuali danni derivati nei limiti di cui al Paragrafo 12. 1. per danno conseguente si intende il danno che l’acquirente ha subito in conseguenza della consegna di beni difettosi con riguardo a beni diversi dal bene difettoso medesimo.
Ulteriori diritti in relazione alle spese ed al risarcimento dei danni (come a titolo esemplificativo spese di trasporto ovvero dei propri interventi in assistenza) sussistono in capo al venditore solo se contrattualmente pattuiti. In relazione ai nuovi accordi contrattuali da concludersi deve farsi riferimento al Paragrafo 15, n. 1.
11.3. Non sussistono diritti derivanti dalla responsabilità per vizi qualora il difetto debba essere ricondotto alla violazione di regole di utilizzo, manutenzione e montaggio, ad utilizzo improprio, trattamento difettoso o negligente, normale usura o interventi realizzati dall’acquirente stesso o da terzi.
12. Responsabilità
12.1. Salve diverse regolamentazioni della responsabilità previste in altri punti delle presenti Condizioni Generali, il venditore è tenuto esclusivamente secondo quanto di seguito previsto al risarcimento del danno che sia derivato a carico dell’acquirente, indirettamente o direttamente, in conseguenza della consegna di beni difettosi. Il risarcimento dei danni causati, anche nel caso di danni derivati, in conseguenza della consegna dei prodotti difettosi non potrà essere comunque superiore ad 10% del prezzo globale della fornitura.
12.2 Il risarcimento del danno è, sostanzialmente, dovuto solo in presenza di una colpa del venditore per il danno dal venditore stesso causato. Il venditore non può mai essere addebitato l’integrale responsabilità per il danno accorso nei casi in cui si rilevi un concorso di colpa dell’acquirente ovvero quando quest’ultimo tralascia di impedire o di ridurre il danno, ove fattibile. Il disposto di questo Paragrafo 12 n. 2 si applica anche in caso di diretta escussione del venditore.
12.3 L’obbligazione di risarcimento è esclusa nella misura in cui l’acquirente non abbia validamente limitato la propria responsabilità nei confronti del proprio compratore. In tal modo l’acquirente dovrà cercare di pattuire limitazioni della responsabilità, nella misura consentita dalla legge, anche a favore del venditore.
12.4. L’acquirente, nel caso in cui intenda far valere i propri diritti nei confronti del venditore ai sensi delle precedenti disposizioni, dovrà informare e consultare tempestivamente ed esaurientemente il venditore stesso.
L’acquirente è tenuto a dare la possibilità al venditore di condurre indagini sul danno verificatosi. Le parti concorderanno le misure da adottare, in particolare in relazione ad accordi transattivi.
13. Diritti di proprietà industriale
13.1. L’acquirente ove fornirà al venditore disegni di particolari si assumerà tutte le specifiche responsabilità in ordine alla titolarità degli stessi ed alla necessità di aver ottenuto le prescritte autorizzazioni dai legittimi titolari dichiarandosi sin da ora disponibile ad indennizzare e tenere manlevato il venditore da qualunque pretesa di terzi circa i diritti vantati e relativamente a qualsiasi pretesa.
13.2. Le parti si obbligano ad informarsi reciprocamente con tempestività di qualsivoglia rischio di violazione e asserita violazione di privative e di darsi la possibilità di adottare concordemente misure in relazione a dette azioni.
14. Riserva di proprietà
14.1. Il venditore conserva la proprietà di tutti i beni dallo stesso forniti fino all’integrale pagamento degli stessi; a tal fine tutte le forniture si considerano come un unico rapporto contrattuale di fornitura ed ai sensi dell’art.11 comma 3 del D.lgs. 231/02 tale riserva verrà confermata nelle singole fatture di vendita e regolarmente registrate nei libri contabili, ai fini dell’opposizione della riserva ai terzi acquirenti.
15. Disposizioni generali
15.1. Le eventuali pattuizioni speciali, modificative ovvero integrative delle presenti condizioni di contratto, a favore dell’acquirente dovranno risultare da apposito documento scritto accettato e firmato da entrambe le parti.
15.2. In sede di definizione dell’entità del risarcimento danni da pagarsi da parte del venditore ai sensi dei Paragrafi 7, 11, 12 e 13 dovranno valutarsi adeguatamente a favore del venditore le condizioni economiche del venditore, il tipo, l’entità e la durata della relazione contrattuale, eventuali contributi dell’acquirente in relazione alla determinazione della responsabilità ai sensi dei principi sul concorso di colpa ed un’eventuale posizione di montaggio particolarmente sfavorevole del componente fornito. In particolare, il risarcimento, i costi e le spese che il venditore dovrà sostenere dovranno essere proporzionati rispetto al valore della fornitura.
15.3. Qualora una parte interrompa i propri pagamenti, ovvero si apra nei suoi confronti una procedura fallimentare, ovvero una procedura concordataria, l’altra parte può recedere dal contratto per la parte non ancora eseguita.
15.4. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni e delle ulteriori pattuizioni concordate sia o divenga inefficace, la validità ed efficacia del contratto nel suo complesso rimane impregiudicata. Le parti si obbligano a sostituire la disposizione inefficace con altra disposizione avente, per quanto possibile, analogo effetto economico.
15.5. Luogo di esecuzione del presente contratto è la sede del venditore. Ai fini della consegna le parti possono pattuire un luogo diverso dalla sede dell’acquirente.
15.6. Le presenti Condizioni Generali di Vendita e i rapporti contrattuali da esse derivanti sono sottoposti alla legislazione italiana.
15.7. Per qualsiasi controversia si farà esclusivamente riferimento al Tribunale di Torino.